La misura in vigore fino al 30 giugno inserita nel “mille proroghe”.
Ogni clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto non sarà efficace fino al 30 giugno del 2023. Lo stabilisce una norma di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica contenuta nel Milleproroghe. Il provvedimento voluto dal governo proroga infatti di ulteriori due mesi, dal 30 aprile alla nuova scadenza di giugno, il termine per applicare la norma contenuta nel decreto “Aiuti bis”.
“La norma punta a un doppio obiettivo: proteggere cittadini e consumatori in questi mesi difficili e allo stesso tempo garantire e tutelare l’iniziativa economica di quelle aziende più esposte al perdurare dell’instabilità dei mercati energetici “, precisa il ministro Gilberto Pichetto. ” Come Mase e come Governo è massimo l’impegno nel sostenere le famiglie e gli imprenditori in questa difficile congiuntura. Ringrazio il Presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli che ha segnalato la questione consentendoci di collaborare alla risoluzione della problematica ”.
Più nel dettaglio, la nuova norma chiarisce che la sospensione delle modifiche unilaterali non si applica a quelle clausole che consentono l’aggiornamento delle condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Una precisazione necessaria per tutelare anche le imprese fornitrici, che a fronte di aumenti dei prezzi di gas naturale “di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni”, sarebbero costrette a “vendere energia per i prossimi mesi a un prezzo significativamente inferiore a quello di acquisto”.