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Toscana, il Tar: no alla caccia a pavoncella e moriglione

ll TAR della Toscana ha accolto in gran parte il ricorso presentato da Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Birdlife Italia, Wwf,  Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) e  Lega Antivivisezione (LAV) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del “Calendario venatorio regionale 2021-22”, della DGR n. 785 del 2 agosto 2021 recante “Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 “Calendario Venatorio 2021/2022” per la specie Pavoncella (Vanellus vanellus)” e della DGR n.786 del 2 agosto 2021 recante “Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021 “Calendario Venatorio 2021/2022” per la specie Moriglione (Aythya ferina)” nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Il TAR ha eliminato dal tavolo la questione della cacciabilità della tortora perché il 13 settembre la giunta regionale toscana ne ha vietato il prelievo per la stagione venatoria 2021/2022,  ma è andato avanti sull’impugnazione riguardante la caccia a specie Pavoncella e Moriglione evidenziando che «Le determinazioni regionali sembrano contrastare con le conclusioni raggiunte da questo stesso Tribunale nelle sentenze n. 848 del 30 giugno 2020 e n. 632 del 4 maggio 2021, riguardanti la cacciabilità delle specie in questione nelle precedenti stagioni venatorie; che appare dubbia l’idoneità del piano denominato “International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe 2018 – 2028”, valorizzato dall’amministrazione nella delibera n. 785 del 2 agosto 2021, a fungere quale piano di gestione e a garantire che l’attività venatoria non spieghi effetti negativi sulla conservazione della Pavoncella; che neppure il complesso delle misure generali, adottate dalla Regione per l’organizzazione e la regolamentazione della caccia nel territorio regionale toscano, possa rendere superflua l’adozione del suddetto piano di gestione specifico».

Ritenuto che «Nelle more della decisione del merito del ricorso, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, l’interesse pubblico alla conservazione delle predette specie prevalga su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia» IL TAR della Toscana «Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto: a) sospende l’efficacia delle DD.GG.RR. nn. 785 e 786 del 2 agosto 2021, riguardanti la caccia alle specie Pavoncella e Moriglione; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 2 marzo 2022».

La Regione subisce così i una débâcle su tutta la linea e il TAR respinge l’ennesima forzatura pro-caccia portata avanti nonostante da anni le associazioni animaliste e ambientaliste presentino ricorsi sullo stesso tema che arrivano sempre a questo tipo di epilogo.[Fonte LIPU – LAV]